Art. 69

[1](Art. 3, commi secondo e terzo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).

[2]In caso di modificazioni delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per le corporazioni provvede con suoi decreti alla approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli interessati, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attivita' e delle passivita', anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi. Contro tali decreti non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art69 · fonte su Normattiva