Art. 73

[1](Art. 15 del R.. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1055; art. 16, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

[2]Saranno inquadrati nel rispettivo gruppo, nei ruoli istituiti ai sensi dei precedente articolo, gli impiegati in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e del Consigli agrari provinciali attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali della economia corporativa, che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, rivestivano, nei predetti ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, grado cui erano inerenti le funzioni proprie del ruolo in cui si effettua l'inquadramento. Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potra' essere altresi' effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e ((che siano in possesso del necessario titolo di studio)). Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potra' in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale. Anche i funzionati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in rigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purche' si trovino nelle condizioni di cui al primo comma. L'inquadramento di cui al primo comma del presente articolo verra' effettuato secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato. Con altro Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli e per esami, necessari a coprire i posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, nonche' le altre norme relative ai concorsi medesimi. Per le successive ammissioni nel grado iniziale della carriera, da effettuare mediante concorsi per esame, e per le promozioni di grado, saranno applicate le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. I funzionari che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennita' temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonche' per assegni ad personam, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di 1/3 dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dello intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad 1/3 dell'assegno; l'assegno personale sara' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art73 · fonte su Normattiva