Art. 11

[1](Articoli 10 e 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]In ogni Comune e' costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probita' e rettitudine, esperti in materia, di assistenza, materia ed infantile.

[3]Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carita', il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile.

[4]Nei Comuni nei quali occorra costituire piu' di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.

[5]La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art11 · fonte su Normattiva