Art. 10
[2]Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.
[3]Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.
[4]Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva