Art. 34
[2]I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.
[3]Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva