Art. 39

[1](Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

[3]A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai datti esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

[4]La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinameuto autonomo soggette al suo riscontro.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art39 · fonte su Normattiva