Art. 49

[1](Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).

[2]Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

[3]L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art49 · fonte su Normattiva