Art. 51
[1](Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
[3]Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva