Art. 51

[1](Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

[3]Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art51 · fonte su Normattiva