Art. 72
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 72
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 72
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1934
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO PENSIONISTICO - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perche' affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Riguarda ancheart. 96 Codice di procedura civileart. 81 Codice di procedura civileart. 174-ss r.d. 1443/1940art. 91 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - VIOLAZIONI SOLO POTENZIALI O IPOTETICHE DELLE NORME COSTITUZIONALI POSTE A GARANZIA DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER IRRILEVANZA.
Le doglianze mosse dal magistrato relatore nel giudizio sui conti avverso una serie di norme che inciderebbero sulla sua serenita` ed obiettivita` di giudizio e sulla sua indipendenza attengono allo stato giuridico del magistrato e, non interferendo in alcun modo sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, riflettono violazioni solo potenziali od ipotetiche delle garanzie costituzionali poste a tutela della funzione giudiziaria, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 100 ultimo comma, 101, secondo comma e 108 secondo comma - degli artt. 1, 3, 65 e 72 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 2, 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161; 10, 11 e 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691; 4 del D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 589; 60 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). - Cfr. s. n. 194/70.
Riguarda ancheart. 65 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 9 legge 161/1953art. 13 legge 1345/1961art. 10 legge 1345/1961art. 60 r.d. 1038/1933art. 2 legge 161/1953e altri 6
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), degli artt. 72, 75 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento agli artt. 3,…
ECLI:IT:COST:1990:388 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal magistrato addetto alla II sezione giurisdizionale della Corte dei conti, relatore nel giudizio sul conto reso dal Tesoriere del Comune di Aieta in relazione agli artt. 3, 24, 100, ultimo comma, 101, secondo comma, 108, secondo comma, Cost. e riguardanti: a) gli artt. 1, terzo comma, 3, primo comma, 7, p…
ECLI:IT:COST:1978:19 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art72 · fonte su Normattiva