Art. 75

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[1](Art. 1 e 2. Legge 26 maggio 1887, n. 450).

[2]Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

[3]L'abbandono non e' applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio; si applica bensi' nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art75 · fonte su Normattiva