Art. 76
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[2]Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'Erario sono trasmessi a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione alle Amministrazioni interessate.
[3]Per l'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva