Art. 76

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[1](Art. 47 e 48 - 1° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'Erario sono trasmessi a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione alle Amministrazioni interessate.

[3]Per l'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art76 · fonte su Normattiva