Art. 88

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[1](Art. 7, R. D. 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1, R. D. 19 aprile 1923, numero 1032; art. 1, R. D. 27 aprile 1921, n. 776; art. 17, R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorita' centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, e' ammesso il ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agili interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

[3]Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art88 · fonte su Normattiva