Art. 9
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[1](Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).
[2]Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 17 gennaio 1962 · versione 0 su Normattiva