Art. 113
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Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potesta' della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026 · versione 0 su Normattiva