Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FARMACIE - RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO - SEDI FARMACEUTICHE VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE - INDIZIONE DI CONCORSI PER IL RELATIVO CONFERIMENTO - OBBLIGO PER LE REGIONI E PER LE PROVINCE AUTONOME DI BANDIRLI NEI TERMINI ANNUALI E IN CONFORMITA' DI REQUISITI DI AMMISSIONE FISSATI DALLA LEGGE STATALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme dell'art. 4 della legge statale n. 670 del 1991, relative alle procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e ai requisiti soggettivi per la partecipazione agli stessi, rispondono alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale e al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome. Non ledono quindi le competenze di queste ultime ne' l'obbligo di indire, con periodicita' prefissata e vincolante per tutto il territorio nazionale, i concorsi provinciali per il conferimento di dette sedi - rispondendo la previsione stessa alla necessita' di garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico, nonche' alla esigenza di evitare la formazione di situazioni di fatto, collegate alla gestione provvisoria di farmacie senza concorso - ne' tantomeno l'ammissione ai concorsi in questione anche di cittadini di Stati membri della Comunita' europea. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, l. 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - V. le leggi 28 febbraio 1981, n. 34 e 22 dicembre 1988, n. 892, emanate a sanatoria delle situazioni di fatto relative alla gestione provvisoria senza concorso.
Riguarda ancheart. 4 legge 362/1991d.P.R. 670/1972
FARMACIE - RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO - SEDI FARMACEUTICHE VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE - INDIZIONE DI CONCORSI PER IL RELATIVO CONFERIMENTO - OBBLIGO PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME ALL'OSSERVANZA DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INOSSERVANZA - POTERE STATALE SOSTITUTIVO - NOMINA DI UN COMMISSARIO "AD ACTA" DA PARTE DEL MINISTRO DELLA SANITA' - INGIUSTIFICATA ED ECCESSIVA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il potere sostitutivo che la legge n. 362 del 1991 attribuisce al Ministro della sanita' nei confronti delle Province autonome, in caso di ritardo nell'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, pur essendo evidentemente finalizzato ad evitare ogni tendenza dilatoria, idonea a determinare nuovamente situazioni di gestione provvisoria, destinate a consolidarsi nel tempo, costituisce, per l'ampiezza dell'intervento previsto - che affida l'intera procedura ad un commissario "ad acta" nominato dal Ministro, pur nell'adempimento di un solo atto - e le modalita' con le quali si provvede alla nomina del commissario stesso, una compressione eccessiva ed ingiustificata dell'autonomia delle Province medesime, anche in relazione alla disciplina stabilita per il compimento di atti in sostituzione dell'amministrazione regionale (l. 23 agosto 1988 n. 400, art. 3, d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197), la quale richiede una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. E' pertanto illegittimo l'art. 4, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Riguarda ancheart. 4 legge 362/1991d.P.R. 670/1972
FARMACIE - RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO - TITOLARITA' E SOSTITUZIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE; PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE - DISCIPLINA STATALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - VINCOLATIVITA' DELLA DISCIPLINA NEI CONFRONTI DI ESSE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
La disciplina statale di cui agli artt. 4 e 11, della l. n. 362 del 1991, nelle parti concernenti la titolarita' e la sostituzione nella gestione delle farmacie e le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, mentre per quanto riguarda i principi circa la diretta responsabilita' del titolare, la prefissata temporaneita' della sostituzione, la tipicita' delle cause che vi possono dar luogo e i requisiti di capacita' del sostituto, pone dei limiti che le Province autonome, nell'esplicarsi dell'autonomia legislativa ed amministrativa ad esse garantite, sono tenute a rispettare, per quanto concerne le disposizioni di dettaglio ivi contenute, essa rappresenta invece normativa di carattere suppletivo, destinata a cedere di fronte a disposizioni legislative provinciali, anche preesistenti, non in contrasto con i principi e gli indirizzi di fondo desumibili della medesima l. n. 362 del 1991. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, nono comma, e 11, legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).
Riguarda anched.P.R. 670/1972art. 4 legge 362/1991art. 11 legge 362/1991
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDARIE DA PARTE DELLO STATO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI.
Ai sensi degli artt. 9 n. 2 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.) la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa ed amministrativa in tema di istruzione elementare e secondaria. L'art. 4 del d.P.R. 2o gennaio 1973, n. 116, di attuazione dello Statuto, prevede che all'istituzione di scuole elementari e secondarie provvede la Provincia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione limitatamente agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle conseguenti variazioni degli organici, da disporre dai competenti organi dello Stato, del quale resta ferma la competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante. Sono pertanto invasivi della competenza provinciale i provvedimenti statali istitutivi di scuole secondarie nel territorio della Provincia di Bolzano (Spettanza alla Provincia di Bolzano della competenza ad istituire scuole secondarie nel suo territorio; conseguente annullamento del d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 e del d.P.R. 29 novembre 1975, n. 1193 con i quali lo Stato ha istituito un istituto tecnico per geometri nella citta' di Bolzano ed un istituto tecnico femminile nella citta' di Merano).
Riguarda ancheart. 4 d.P.R. 116/1973d.P.R. 670/1972