Art. 35
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Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva