Art. 37
Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio. ((I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva