Art. 38
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Il Presidente della giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva