Art. 5

La regione, ((nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali)) stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

  • 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2;
  • 2)ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • 3)ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.

Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art5 · fonte su Normattiva