Art. 75
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1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
- a)i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
- b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N.191));
- c)i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
- d)i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ((e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali)); ((f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati));
- g)i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N.191)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2015 · versione 5 su Normattiva