Art. 77
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Sono devoluti alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali.
- a)i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
- b)i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
- c)i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
- d)i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due province.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva