Art. 81
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Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. In casi eccezionali allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva