Art. 81

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026. Leggi il testo vigente →

Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare ((fra il Presidente della relativa Provincia)) ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art81 · fonte su Normattiva