Art. 38 — (R) Compensazione e liquidazione
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010 · versione 5 su Normattiva
Articolo abrogato dal decreto 22 dicembre 2009, n. 216.
Abrogato dal 3 aprile 2010 · versione 5 su Normattiva
2 versioni dal 2004
Collegamenti
Art. 52 — Liquidazione del compenso
Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice e' liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attivita'…
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216…
Art. 232 — Liquidazione del compenso al perito
Il compenso al perito e' liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.…
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216…
Art. 27 — Liquidazione compensi
1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero e' regolata dall'articolo 63.…
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art38 · fonte su Normattiva