Art. 38(R) Compensazione e liquidazione

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Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art38 · fonte su Normattiva