Art. 38 — (R) Compensazione e liquidazione
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Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva