Art. 58(L) Liberazione dei vincoli

[1]Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:

  • a)per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b)

[2]e c);

  • b)per provvedimento dell'autorita' competente;
  • d)per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.
  • e)quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprieta' del titolo;
  • f)quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art58 · fonte su Normattiva