Art. 57 — (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R). 2. 3. 4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), e' rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R). 5. 6.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva