Art. 58 — (L) Liberazione dei vincoli
[1]Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
- a)per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b)
[2]e c);
- b)per provvedimento dell'autorita' competente;
- d)per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione;
- e)quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprieta' del titolo;
- f)quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva