Art. 57(L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)

1. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L). Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:

  • a)atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
  • b)scrittura privata con firma autenticata da notaio;
  • c)dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro. (L). 4. 5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero. (L). 6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art57 · fonte su Normattiva