Art. 56 — (R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 56 — (R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti
E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti…
Art. 56 — (R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti…
Art. 57 — (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde…
Art. 57 — (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde…
Art. 57 — (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
1. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L). Non occorre altresi'…
Art. 58 — (L) Liberazione dei vincoli
Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art56 · fonte su Normattiva