Art. 69(L) Opposizione su iscrizioni nominative

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:

  • a)smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
  • b)controversia sul diritto a succedere;
  • c)fallimento del titolare;
  • d)controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L). L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L). La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art69 · fonte su Normattiva