Art. 81Tutela giurisdizionale

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Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004 al 16 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art81 · fonte su Normattiva