Art. 36
(R) Informativa alla CONSOB
La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R). La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva