Art. 47 — (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 47 — (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L). I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo…
Art. 47 — (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L). I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo…
Art. 46 — Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.…
Art. 48 — (R) Utilizzi del Fondo
L'utilizzo delle somme disponibili sul «Fondo» viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalita': a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; b) rimborso…
Art. 48 — (R) Utilizzi del Fondo
L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalita': a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; b) rimborso…
Art. 28 — Trasformazione delle fondazioni
… divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore. La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art47 · fonte su Normattiva