Art. 63 — (L) Provvedimento giudiziale
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 268 — Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.…
Art. 143 — Rinnovazione della citazione a giudizio
… dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.…
Art. 295 — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
… soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione…
Art. 3 — Provvedimenti iscrivibili
Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo …
Art. 261-quater — Giudizio davanti alla Corte militare di Appello
Il giudizio d'appello ... e' regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.…
Art. 343 — Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato
… e' addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art63 · fonte su Normattiva