Art. 75 — (L) Rifiuto di eseguire operazioni
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 75 — (L) Rifiuto di eseguire operazioni
Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire il tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la…
Art. 75 — (L) Rifiuto di eseguire operazioni
Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire i1 tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la…
Art. 1006 — Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse…
Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.…
Art. 77 — Rifiuti di bordo
… autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.…
Art. 1210 — Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art75 · fonte su Normattiva