Art. 78 — (L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
1. 2. 3.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
1. 2. 3.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 78 — (L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L). Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo…
Art. 78 — (L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L). Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo…
Art. 112 — Art. 112 e 113 T. U. 1926
(Art. 112 e 113 T. U. 1926). E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie…
Art. 142 — Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388
… . 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388) E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i…
Art. 190
E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: a) poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli; b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda…
Art. 191
… tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art78 · fonte su Normattiva