Art. 6
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[1]Minimo iscrivibile (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 2)
[2]Nel Gran Libro non sono ammesse Iscrizioni d'importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale. I titoli possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 23 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva