Art. 6

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[1]Minimo iscrivibile (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 2)

[2]Nel Gran Libro non sono ammesse Iscrizioni d'importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale. I titoli possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 23 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art6 · fonte su Normattiva