Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1981 al 3 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

[1]Minimo iscrivibile (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 2)

[2]Nel Gran Libro non sono ammesse Iscrizioni d'importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale. I titoli possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 marzo 1981, n.119

2

La L. 30 marzo 1981, n.119 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che "L'importo di lire cinquemila indicate nell'articolo 6 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, e' elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi."

Testo vigente dal 23 aprile 1981 al 3 maggio 1984 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art6 · fonte su Normattiva