Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1984 al 1 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
[1]((Minimo iscrivibile (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34).
[2]Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale. I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 marzo 1981, n.119
2La L. 30 marzo 1981, n.119 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che "L'importo di lire cinquemila indicate nell'articolo 6 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, e' elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi."
Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 1 marzo 2004 · versione 3 su Normattiva