Art. 28
[1]Finalita' di beneficenza
[2](articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. In caso di intrattenimenti e altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'. 2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario. 3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi ((dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). 4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva