Art. 43

[1]Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati

[2](articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012)

[3]1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui all'articolo 42, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 42, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui all'articolo 42 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari indicati all'articolo 42, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento e' soggetto all'imposta con le modalita' e nella misura previste dall'articolo 42. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a un quinto, potra' essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art43 · fonte su Normattiva