Art. 44
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[1]Definizione di mercati
[2](articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
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