Art. 48
[1]Decorrenza
[2](articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui all'articolo 42 e per le operazioni di cui all'articolo 46 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui all'articolo 43 e per quelle di cui all'articolo 46 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva