Art. 64
Soggetti passivi
1. ((Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attivita' d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva