Art. 8
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[1]Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati
[2](articolo 6 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui all'articolo 7, anziche' per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente e incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo. 2. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 e' subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:
- a)siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;
- b)presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;
- c)siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi. 3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per le operazioni da loro effettuate e tenere, altresi', copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore. 4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 14, nonche' nell'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva