Art. 96
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[1]Esenzioni
[2](articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024)
[3]1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonche' di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva