Testo unico della giustizia tributaria

Art. 18-quater — Garanzie

1. ((I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.))

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art18quater · fonte del testo