Art. 18-quater — Garanzie
1. ((I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
