I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro nonsenso o per i motivi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art24 · fonte del testo