Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Art. 24 — Garanzie
I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro nonsenso o per i motivi stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 29 aprile 1982
